Presidente,
Rappresentante del Governo, Colleghi
nel
corso della discussione generale il nostro gruppo ha più volte ribadito la
netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto legge sul
futuro assetto della Banca d’Italia.
Il
Movimento Cinque Stelle non può accettare la trasformazione della nostra banca
centrale in una società ad azionariato privato diffuso. Non possiamo consentire
che – secondo quanto previsto nel provvedimento all’esame oggi – la stessa Banca
d’Italia possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello
Stato, utili fino a 450 milioni di euro all’anno e cioè fino al 6 % del nuovo
capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.
il
Movimento Cinque Stelle e ciascun cittadino responsabile non può condividere il
fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito nella Legge
inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani siano vendute un domani a soggetti extracomunitari.
Sulla base di questa necessaria premessa, con l’emendamento 4.9 proponiamo che
la Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente
nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze e che le
singole quote nominative di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000
euro e appartengano solo ed esclusivamente ad Amministrazioni Pubbliche.
L’emendamento
stabilisce che ciascun partecipante non possa direttamente ed indirettamente
possedere una quota del capitale superiore al 5% e che per le quote in eccesso
non venga riconosciuto alcun diritto di voto, prevedendo, inoltre, che i
relativi dividendi siano eventualmente assegnati alle riserve statutarie della
Banca d’Italia.
Per
i partecipanti alle quote del capitale chiediamo che siano distribuiti
annualmente dividendi per un importo non superiore ad una percentuale del
capitale sociale della Banca stessa e pari al tasso medio ponderato
riconosciuto sui titoli del debito pubblico di durata non superiore ad un anno.
Sono
sicuramente delle proposte finalizzate ad evitare che la nostra Banca Centrale,
già fortemente debole si indebolisca maggiormente all’interno di un sistema
bancario europeo che ha sottratto ai Paesi aderenti la Sovranità monetaria,
disconoscendo che la moneta, essendo all’atto della sua emissione di proprietà
dei cittadini, dovrebbe essere accreditata dalla Banca centrale allo Stato
Ebbene
sono proposte per evitare che la Nostra Banca Centrale sia ulteriormente indebolita
nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, divenendo sempre di più assoggettata
ai mutevoli assetti societari del settore bancario privato e recuperi invece
quel ruolo fondamentale di indirizzo e controllo dell’economia che le compete.
Vi
invito colleghi nella fretta della votazione di prestare attenzione a questo
emendamento 4.9 che corrisponde nei contenuti ad
affermazioni fatte da molti di voi oggi in quest’aula.
Di seguito il testo dell'emendamento:
4.9
PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI BLUNDO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Capitale della Banca d'Italia). – 1. La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.
5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
Di seguito il testo dell'emendamento:
4.9
PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI BLUNDO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Capitale della Banca d'Italia). – 1. La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.
5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».