RIPORTO DI SEGUITO I MIEI DUE ORDINI DEL GIORNO, SOSTITUTIVI DEGLI EMENDAMENTI 15.0.1 E 11.6, ACCOLTI DAL GOVERNO IL 7 AGOSTO SCORSO IN SEDE DI DISCUSSIONE IN PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DI RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE. SIA GLI INIZIALI EMENDAMENTI CHE I CONSEGUENTI ORDINI DEL GIORNO PRENDONO SPUNTO DAL DISEGNO DI LEGGE "ZERO QUORUM, PIU' DEMOCRAZIA" A MIA PRIMA FIRMA.
A.S. 1429 A - Ordine del giorno
SOSTITUTIVO DELL'EMENDAMENTO 15.0.1
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge costituzionale 1429-A,
impegna il governo;
a valutare, per quanto di propria competenza, idonee forme di raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale, anche attraverso il supporto elettronico-informatico;
A.S. 1429 A - Ordine del giorno
SOSTITUTIVO DELL'EMENDAMENTO 11.6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge costituzionale 1429-A,
impegna il governo;
a valutare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad incrementare gli strumenti di democrazia diretta a disposizione dei cittadini elettori, con particolare riferimento all'iniziativa legislativa popolare, attraverso progetti redatti per articoli, da sottoporre alla deliberazione conclusiva entro data certa.
BLUNDO
LA RIFORMA DEL SENATO E' UN ABOMINIO E CON ORGOGLIO VOTO CONTRO!
14 luglio 2014
Presidente, Ministro Boschi, Signor Renzi che non c’è, Colleghi,
Organi di stampa e televisioni accusano il movimento 5 stelle di bloccare
il Paese attraverso la pratica dell’ostruzionismo. E allora lo dico chiaro:
sono orgogliosa di appartenere ad un movimento di cittadini che vuole salvare
il paese e restituirlo ai legittimi proprietari: I cittadini !!!
“La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione” è solennemente affermato nell'articolo 1 della nostra
Costituzione.
I nostri Padri Costituenti, con questa ed altre disposizioni contenute
nella nostra Carta Costituzionale, vollero ribadire un concetto basilare
e fondamentale di ogni sana democrazia: riconoscere e
garantire, anche dopo la consultazione elettorale, una partecipazione attiva
dei cittadini alla vita politica.
Decisero, quindi, di rimarcare ulteriormente questa loro convinzione nell'articolo
50 della nostra Carta Fondamentale, consentendo a “tutti i cittadini di poter
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità”.
La Democrazia costituzionale, quindi, non si esaurisce
con il voto, ma è qualcosa di molto più complesso e richiede l’esercizio
costante della Sovranità Popolare. I Padri Costituenti l’avevano capito,
garantendo il costante accesso dei cittadini alla vita politica del paese per
mezzo di importanti strumenti di democrazia diretta, come i referendum e le
proposte di legge.
Nell’ultimo ventennio, in molteplici occasioni, i
referendum sono stati invalidati dal mancato raggiungimento del quorum e molte
proposte di legge di iniziativa popolare, come ad esempio quella depositata da
noi nel 2007, “Parlamento Pulito”, sono rimaste nei cassetti istituzionali
senza essere state mai discusse.
Garantire pari dignità parlamentare alle leggi di
iniziativa popolare è uno dei principi cardine del Disegno di Legge n. 702, a
mia prima firma, “Quorum Zero e più Democrazia”, che avete fintamente esaminato
durante i lavori in Commissione Affari Costituzionali.
Prendendo spunto da quanto proposto nel Disegno di
Legge n.702, ho presentato un emendamento con l’obiettivo di vincolare il
Parlamento a rispondere, a fornire un riscontro alle richieste provenienti
dalla società civile, a quelle istanze che prendono esclusivamente avvio dai
bisogni, dalle esigenze e dalle difficoltà con cui gli italiani sono
quotidianamente a stretto contatto e troppo spesso disconosciute da chi si trova
nei palazzi.
Voi, invece, con il testo consegnato in aula avete
deciso di fare l’opposto: limitare ancor di più gli spazi di partecipazione
popolare, innalzando da 50 mila a 250 mila il numero di firme
da raccogliere per poter depositare una proposta di legge popolare.
“Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore
manere”. Cadere nell'errore è stato proprio dell'uomo, ma è
diabolico insistere nell'errore per superbia – diceva Sant’Agostino. Bisogna
dire, caro Ministro Boschi, che in questi cinque mesi di Governo abbiamo
sicuramente notato che almeno di una cosa non siete sprovvisti: la superbia.
È con superbia che avete elevato anche il
numero di firme necessarie per la presentazione dei quesiti referendari da
parte dei cittadini da 500 mila a 800 mila. Con un parere
preventivo di ammissibilità, pronunciato dalla Corte Costituzionale dopo le
prime 400.000 firme , e con una norma non chiara per la quale i
quesiti dovranno avere “ un valore normativo autonomo”.
Una riforma della seconda parte della Costituzione impostata sul
monocameralismo e sul rafforzamento dei poteri dell’Esecutivo e quindi di
riflesso del Presidente del Consiglio, non può non definirsi “autoritaria”.
Così come non possono non destare preoccupazione le nuove maggioranze che
verranno richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei Giudici
Costituzionali.
Per il Presidente della Repubblica avevamo 1008 grandi elettori e la
maggioranza assoluta da raggiungere era di 505 . Il nuovo Parlamento , in
seduta comune, ne conterebbe 725 e la maggioranza assoluta sarebbe di 363 voti
. Con l'Italicum la coalizione di maggioranza disporrebbe già di 354 seggi alla
Camera : con l'aggiunta di 10 senatori su 95 elegge il Presidente della
Repubblica da sola.
Molto peggio per quanto riguarda i Giudici Costituzionali dove
ai cinque di nomina Presidenziale il Governo ne può aggiungere altri cinque con
l'aiuto di pochissimi senatori , probabilmente ne basteranno solo 4 o 5 :
abbiamo idea di cosa significa avere dieci giudici - così espressi - su
quindici ?
E così le due principali Istituzioni di garanzia e di controllo
del Paese , Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale
, vengono “consegnate” a Palazzo Chigi .
Quella di cui stiamo discutendo è una riforma fintamente finalizzata al
risparmio e alla maggiore governabilità, perché questo disegno di legge
costituzionale, assieme all’Italicum vuole raggiungere ben altri obiettivi: far
diventare la politica uno spazio ancor più chiuso, riducendo ulteriormente i
già esigui margini di controllo dell’attività politica da parte dei cittadini e
salvare chi è stato condannato. A cos'altro
possono servire una Camera eletta senza preferenze e un Senato che più che
avere una legittimazione cosiddetta di secondo grado è palesemente inutile
?
Molti aspetti di questo testo fanno riflettere, ma vi invito colleghi a
soffermarvi sulla modifica che si vorrebbe apportare all’articolo 70 della
nostra Carta. Nel nuovo comma 3 dell’articolo si prevede di inserire che “ ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso
al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei
suoi componenti può disporre di esaminarlo”.
La riflessione sulla parola “ disporre” che ho già presentato nel mio
intervento in commissione, sembra faccia intendere come una semplice richiesta
della minoranza non sia sufficiente per poter esaminare un provvedimento, ma
occorra invece una deliberazione ad hoc dell’assemblea affinché ciò possa
avvenire.
Si tratta di un dubbio lessicale che andava sciolto e dal testo in esame
non risulta essere stato fatto, in quanto potrebbe incidere notevolmente
sull'ambito di azione del Senato. Nel caso sia sufficiente la richiesta
potrebbe essere teoricamente amplissimo, nel caso della deliberazione potrebbe
invece essere praticamente nullo il potere delle minoranze di far pronunciare
il Senato sulla Proposta di Legge prodotta dalla maggioranza dell'altra Camera.
Il M5S ha cercato fin dall’inizio di migliorare questo testo,
presentando in commissione Affari Costituzionali, ben 220 modifiche, tra
emendamenti e sub-emendamenti, ben 14 provenienti dal Disegno di Legge “Quorum
Zero più Democrazia”, ma le avete tutte respinte.
Le mie proposte, che ho ripresentato anche qui in aula, mirano anche ad
estendere i diritti referendari con l’introduzione del referendum confermativo,
che permetterebbe ai cittadini, qualora lo ritengano necessario, di esprimersi
sull’effettiva entrata in vigore delle leggi approvate dal Parlamento, nonché
del referendum propositivo che consentirebbe agli italiani di esprimersi su una
Proposta di Legge di un Comitato Promotore e di obbligare il legislatore a dare
attuazione alla proposta entro un lasso di tempo.
Ci avete tacciato di ostruzionismo e continuerete a farlo, accusandoci di
bloccare il paese e le vostre riforme.
La riforma che oggi propugnate e' in realtà un disegno preparato da tempo:
ricalca in tutto e per tutto il progetto della loggia massonica Propaganda 2
che prima Prodi e poi Berlusconi hanno tentato invano di portare a compimento.
E’ un disegno antico che mira a depotenziare fino alla totale insignificanza
ogni spazio di intervento per i cittadini e a cancellare la Sovranità'
popolare. Un disegno messo in campo da chi ha condotto l’Italia nell’eurozona a
solo vantaggio della Germania ed attraverso una legge ordinaria senza il
regolare referendum peraltro previsto dal ddl di Cossiga.
Un disegno che chiude il cerchio di un ventennio di mala politica. Quattro
lustri che hanno prodotto solo la svendita e la privatizzazione delle nostre
eccellenze, il trasferimento in massa dei nostri giovani all’estero, il
raddoppio della povertà, inquinamento e danno ambientale triplicato come segnalato perfino
dalla Conferenza Episcopale. E questa iniqua
scellerata e assassina manovra volete completarla in assoluta tranquillità
buttando fuori definitivamente i cittadini, già piegati dalla depressione.
Si vuole azzerare il bicameralismo perfetto, previsto da una Costituzione partorita dal
sangue di milioni di italiani e riconfermato solo nel 2006 dai cittadini come
bene pubblico prezioso . Quel bicameralismo i cui unici difetti sono da
ricondurre ai vostri giochi di potere ed alla vostra incapacità. Per anni avete
scambiato i ruoli tra parlamento e governo ed è un anno e mezzo che stiamo qui
a votare i minestroni dei decreti legge del governo.
Chiedo a voi che siete qui come prima legislatura come noi del Movimento 5
stelle, come potete rinnegare ciò che neppure conoscete, ciò che neppure avete
sperimentato? Eppure sapete bene quali sono i veri costi della politica:
Quirinale, Dirigenti Generali, Consigli di Amministrazioni di Enti e società
Partecipate, affidamenti milionari a società esterne per servizi inutili, la TAV, il MOSE, l’EXPO e tutti
gli appalti per le grandi opere pubbliche mai completate e ahimè – anche le
ricostruzioni post-sisma senza il necessario controllo del rispetto delle
leggi. Altro che riduzioni dei costi! Fiumi di denaro che escono ogni giorno dalle casse
dello Stato e rispetto ai quali il risparmio che genera questa riforma è una
goccia in un oceano! Ed il Senato trasformato in camera delle Regioni
continuerà ad avere poteri costituzionali importanti come quello di eleggere il
Presidente della Repubblica e i membri del CSM. NON sarà più eletto dai
cittadini ma composto dagli amici degli amici e da politici regionali indagati e
condannati che godranno, una volta nominati, anche dell'immunità' che volete
garantire.
Siete falsi ed ipocriti, perché strumentalizzate la crisi economica per i
vostri sporchi giochi di palazzo.I Cittadini eleggono qualcuno perché compia atti sul territorio di una
città, o di una regione sulla base di un programma 'locale' e ce lo
ritroviamo a fare leggi costituzionali, sui trattati internazionali,
a designare i componenti del CSM e ad eleggere il Capo dello Stato , ma vi
rendete conto di che ignominia è questa che voi chiamate riforma? Questa non è
una riforma costituzionale questa è una riforma prostituzionale, questa è una
riforma che ammazza la democrazia.
Ministro Boschi, avete una gran bella faccia tosta a sentirvi autorizzati a
sfasciare la democrazia nel nostro paese col 40,8% dei voti, quando il 47%
dell’elettorato ha preferito restare a casa. Siete ridicoli ed arroganti, e
tremendamente superbi, quando fate finta di non accorgervi di avere dalla
vostra parte solo il 23% dell'intera popolazione e che il restante 77% è
profondamente indignato e disgustato da tutto e da tutti.
Io ho messo a disposizione la mia vita, ho rinunciato alla mia famiglia per essere su questi banchi e difendere
con orgoglio il nostro passato e la nostra storia e sono dentro
questo palazzo e in quest'aula oggi affinché si compia l’esatto contrario di
quanto state proponendo nel rispetto dei cittadini che hanno firmato la proposta quorum zero ed in
nome dei padri costituenti. Io sono qui e come tutti i cittadini onesti voglio
che avvenga la trasformazione dello stato da Cosa Nostra a Casa Nostra. Voi
avete la forza della menzogna che si trasforma in prepotenza, quando viene
svelata, come e' accaduto con la tagliola introdotta alla Camera a tutela delle
banche!
Avete fatto credere di essere aperti ai contributi e ai miglioramenti
esaminando fintamente tutti i disegni di legge compreso la proposta Quorum
Zero, ma siete rimasti arroccati sulle vostre posizioni. La riforma che
voterete, assumendovi ogni responsabilità davanti al Paese e ipotecando ancora
il futuro dei nostri figli, è la vostra riforma, non ha voluto e non vuole introdurre delle
forme di democrazia diretta e partecipata che permettono una forma di controllo
dei cittadini sulla politica, non vuole l'unica cura che davvero serve a questo
Paese moribondo: restituirlo ai suoi legittimi proprietari che sono i
cittadini.
Avete colpito i cittadini in tutti i modi possibili e immaginabili senza
ritegno e rispetto nelle vostre scelte politiche togliendo loro anche la
dignità di esseri umani ,questo e ' il colpo al cuore a i cittadini ,alla
storia di questa nazione ,al nostro passato .C'e' una sola parola "
Vergogna" se ne conoscete ancora il senso.
Noi vogliamo uno Stato al servizio del Bene Pubblico, del Bene Comune
equamente distribuito Uno Stato che agisca secondo i principi dell' efficacia, dell'efficienza,
del pragmatismo Non abbiamo nulla da rivendicare o nascondere, non ci interessa il vile
denaro e neppure abbiamo smanie di potere e poltrone da difendere. Non ci
interessa la difesa dei simboli, anzi raggiunto questo nostro obiettivo non
avrà più senso neppure mantenere il nostro.
Se riuscirete a mettere in atto questo abominio costituzionale e abolirete il senato, tornerò con dignità ed orgoglio ad
insegnare ai vostri figli, come facevo fino allo scorso anno, voi dove andrete
? E soprattutto, ed è quello che conta di più, che
fine farà questo nostro meraviglioso Paese, che non aveva nulla da invidiare agli altri Paesi ed
era invidiato da tutti?
Per tutti questi motivi, sono e sarò con immenso orgoglio contro questo
abominio!
14 luglio 2014
Sul testo di Riforma del Senato e del Titolo V proposto dal Governo, l'AS 1429, ispirandomi al mio Disegno di Legge " Zero Quorum, Più Democrazia" ho presentato i seguenti emendamenti sia in Commissione Affari Costituzionali ( TUTTI RESPINTI) sia in Aula.
01.18
14 luglio 2014
Sul testo di Riforma del Senato e del Titolo V proposto dal Governo, l'AS 1429, ispirandomi al mio Disegno di Legge " Zero Quorum, Più Democrazia" ho presentato i seguenti emendamenti sia in Commissione Affari Costituzionali ( TUTTI RESPINTI) sia in Aula.
01.18
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
All'articolo, premettere il
seguente:
«Art. 01.
(Modifica all'articolo 50 della Costituzione)
1. L'articolo 50 della Costituzione
è sostituito dal seguente:
''Art. 50. –
Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione
delle petizioni''».
5.25
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA
Sostituire l'articolo
con il seguente:
«Art. 5. - (Modifica
all'articolo 67 della Costituzione). – 1. L'articolo 67 della Costituzione
è sostituito dal seguente:
''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti
a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad
almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di
pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può
presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la
maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del
parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione
immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla
legge''».
7.9
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Sostituire l'articolo,
con il seguente:
«Art. 7. - (Modifica
all'articolo 69 della Costituzione). – 1. L'articolo 69 della Costituzione
è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I
membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al
momento del voto.
Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra
1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide
arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro
capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti
economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di
fuori dell'indennità
8.25
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Sostituire l'articolo
con il seguente:
«Art. 8. - (Modifica
all'articolo 70 della Costituzione) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di
elettori stabilito dalla Costituzione."
9.15
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Sostituire l'articolo
con il seguente:
«Art. 9
(Modifica all'articolo 71 della
Costituzione)
1. L'articolo 71 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini
elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai
quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano
l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in
articoli."».
10.0.6
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)
1. L'articolo 73 della
Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 73. - Il popolo può esercitare
l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto
parlamentare.
I promotori di una
proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi
in un comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere
conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti
di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da
raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto
parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli
elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di
massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta
di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla
Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge
d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme
valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo
72.
Il Parlamento deve
prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto
parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di
presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto
popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte
costituzionale.''».
10.0.26
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Dopo l'articolo 73
della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 73-bis. –
Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di
legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori di una
proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in
comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere
conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti
di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da
raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto
popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori
della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo
diciotto mesi.
Il testo della proposta
di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla
Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge
d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme
valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto
dall'articolo 72.
Il Parlamento può
prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della
proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel
rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere
accettati o rifiutati dal comitato stesso.
Nel caso che il
Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati
dal comitato non si procede al voto popolare.
Il Parlamento può
elaborare una contro proposta di legge.
La proposta di legge
d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte
al voto popolare.
Se la proposta di legge
non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla
Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge
d'iniziativa popolare e l'eventuale contro proposta di legge parlamentare,
devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità
da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di
quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria
generale della Camera dei deputati.
Se esiste una
controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore
della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta
di legge parlamentare, oppure contro entrambe.
Nel caso che la proposta
di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano
insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha
ottenuto più voti.
Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto
popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella
quale è stata approvata la legge stessa.''».
11.35
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI
Sostituire l'articolo
con il seguente:
«Art. 11. - (Modifica
all'articolo 74 della Costituzione). – 1. L'articolo 74 della Costituzione
è sostituito dal seguente:
''Art. 74. – È sospesa
l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto
da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio
regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum
confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare
o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta
viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori
della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum
confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum
confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.
Hanno diritto di
partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di legge
entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum
confermativo si esprime a favore.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum confermativo. Si procede
obbligatoriamente a referendum confermativo per:
ogni modifica della
Costituzione;
ogni trattato
internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
c) le leggi elettorali;
d) le leggi sul
finanziamento dei partiti e dell'attività politica;
e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione''».
11.0.1
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Inserimento dell'articolo 74-bis della
Costituzione)
1. Dopo l'articolo 74
della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 74-bis. –
È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in
parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la
modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per
cento degli elettori o tre Consigli regionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione
all'esito del referendum entro novanta giorni dallo spoglio delle
schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum
propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore.
Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da
un altro referendum in qualsiasi momento.''».
11.0.12
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)
1. L'articolo 75 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per
cento degli elettori o cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.''»
11.0.42
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Inserimento dell'articolo 75-bis della
Costituzione)
1. Dopo l'articolo 75
della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 75-bis. —
Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se il referendum
confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e
non può più essere ripresentata prima di cinque anni.
Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
Le leggi sottoposte a
voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.
Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per
tutta la durata della legislatura.''».
11.0.43
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Inserimento dell'articolo 75-bis della
Costituzione)
1. Dopo l'articolo 75
della Costituzione è inserito il seguente:
"Art. 75-bis.
– La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle
proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può
avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
Alla certificazione
delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale,
anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei
Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti
alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di
tali funzioni.
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le
votazioni popolari."».
11.0.45
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Inserimento dell'articolo 75-bis della
Costituzione)
1. Dopo l'articolo 75
della Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 75-bis. — Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con
le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le
proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che
intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori
iniziative o referendum, durante il periodo previsto per la raccolta
delle firme e nel mese precedente il voto popolare.''».
31.0.9
BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifica all'articolo 138 della
Costituzione)
1. L'articolo 138 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 138. – Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate
dalla maggioranza dei voti validi.
Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante
la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le
proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del
numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno
pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati"».
16 aprile 2014
Questa settimana sono intervenuta in Commissione Affari Costituzionali
sull'importantissimo ed attuale tema delle riforme previste dal Disegno di
Legge Costituzionale del Governo riguardante il superamento del bicameralismo
perfetto, la revisione del titolo V della Costituzione e la riduzione del
numero dei parlamentari, poiché ho presentato il 22 maggio 2013 un Disegno di
Legge Costituzionale per la riforma di alcuni aspetti della seconda parte della
Costituzione: "Quorum Zero e Più Democrazia. Si tratta di una proposta di
Iniziativa popolare presente tra i 10 punti del M5S e depositata con 50 mila
firme nella scorsa legislatura, ma completamente ignorata.
In primo luogo, nel mio intervento ho evidenziato come la riforma del
Governo sia un tentativo del Presidente del Consiglio Renzi di ridurre
ulteriormente i già esigui margini di controllo dei cittadini sull'attività
politica e se fossimo in un paese normale non si darebbe ad un Parlamento
esplicitamente delegittimato dalla sentenza numero 1/2014 della Corte
Costituzionale la possibilità di fare le riforme costituzionali. Il Governo sta,
infatti, strumentalizzando l'emergenza dettata dalla grave crisi economica del
Paese e la giustificata insofferenza dei cittadini, per affrettare i tempi
della legislazione, proponendo una riforma che non elimina il Senato, bensì lo
svuota di qualsiasi prerogativa, riducendolo ad una Camera di non eletti dal
popolo, incapace ad esercitare funzione di controllo sull'operato del Governo.
Fatte queste dovute premesse ho espresso con pieno convincimento la necessità che la Riforma della Seconda Parte della Costituzione vada,invece, nella direzione diametralmente opposta a quella proposta da Renzi, abbracciando ben altri aspetti, contenuti nel Disegno di Legge a mia prima firma n. 702: garanzia del diritto dei cittadini di veder discusse le proprie leggi in Parlamento, assicurando alle leggi di iniziativa popolare pari dignità, introduzione del principio della revoca degli eletti che non rispettano gli impegni presi ed estensione dei diritti referendari, mediante l'introduzione dei referendum confermativi e propositivi e l'eliminazione del quorum.
Di seguito il mio intervento integrale.
dopo aver, nelle ultime settimane, ascoltato solo annunci ed assistito
a continui rinvii, oggi si inizia a discutere anche in Parlamento della
modifica della seconda parte della Costituzione, potendo finalmente far
riferimento ad un testo ufficiale e definito.
Sul disegno di Legge Costituzionale del Governo, fin dalle
prime indiscrezioni di stampa, abbiamo espresso la nostra netta contrarietà.
Innanzitutto perché riteniamo che se fossimo in un paese normale non si darebbe
ad un Parlamento esplicitamente delegittimato dalla sentenza numero 1/2014
della Corte Costituzionale la possibilità di fare le riforme costituzionali.
In secondo luogo perché una riforma della seconda parte della
Costituzione impostata sul monocameralismo, sull’accentramento della
organizzazione amministrativa e sul rafforzamento dei poteri dell’Esecutivo e
quindi di riflesso del Presidente del Consiglio, non può non definirsi “autoritaria”.
Quella di cui stiamo discutendo è una finta riforma, proposta
da un Presidente del Consiglio anagraficamente giovane ma politicamente
vecchio, che con questo disegno di legge costituzionale, assieme all’Italicum
che dovremmo tra poche settimane anche discutere, vuole raggiungere un unico
obiettivo: far diventare ancor di più la politica uno spazio chiuso, riducendo
ulteriormente i già esigui margini di controllo dell’attività politica da parte
dei cittadini.
Il Governo sta strumentalizzando la giustificata rabbia ed
insofferenza degli italiani a causa dell’immobilismo ventennale della classe
politica, per fare in fretta e furia una riforma della seconda parte della
Costituzione che non eliminerebbe il Senato (come viene invece erroneamente
detto dai mezzi di informazione), ma lo svuoterebbe sostanzialmente di
qualsiasi prerogativa, declassandolo a Camera secondaria.
Molti aspetti di questo testo fanno riflettere, ma vi invito
colleghi a soffermarvi sulla modifica che si vorrebbe apportare all’articolo 70
della nostra Carta. Nel nuovo comma 3 dell’articolo si prevede di inserire che
“ ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un
terzo dei suoi componenti può disporre di esaminarlo”.
La riflessione è sulla parola “ disporre” che sembra faccia
intendere come una semplice richiesta della minoranza non sia sufficiente per
poter esaminare un provvedimento, ma occorra invece una deliberazione ad hoc
dell’assemblea affinché ciò possa avvenire.
Si tratta di un dubbio lessicale che va sciolto
in quanto potrebbe incidere notevolmente sull'ambito di azione del Senato. Nel
caso sia sufficiente la richiesta potrebbe essere teoricamente amplissimo, nel
caso della deliberazione potrebbe invece essere praticamente nullo il potere
delle minoranze di far pronunciare il Senato sulla Proposta di Legge prodotta
dalla maggioranza dell'altra Camera.
Come accennavo prima, verrebbe inoltre
fortemente ridimensionato il potere
effettivo di controllo e di inchiesta del Parlamento perché tale potere rimane
affidato solo alla Camera dei Deputati che sarà, a causa dell’Italicum e al
fatto di essere l’unica ad esprimere la fiducia all’Esecutivo, un organo
fortemente allineato al Governo.
Un Governo, inoltre, che vedrebbe fortemente
ampliati i propri poteri. Oltre ai già conosciuti ed abusati decreti legge,
si aggiungerebbero infatti i disegni
di legge definiti "urgenti" dal Governo che verrebbero posti in
votazione entro data certa, e senza esame e discussione degli emendamenti.
Questo ulteriore accentramento rappresenterebbe la morte definitiva della
nostra repubblica parlamentare.
La riforma della seconda parte
della Costituzione dovrebbe, invece, a nostro avviso andare nella direzione
opposta, soprattutto in momento storico come quello attuale fortemente delicato
sia dal punto di vista economico che politico, abbracciando ben altri aspetti:
assicurare il diritto ai cittadini di proporre e veder discusse le proprie
leggi in Parlamento, riconoscendo alle leggi di iniziativa popolari pari
dignità e possibilità di essere discusse in Parlamento; introdurre il principio
della revoca degli eletti che consentirebbe ai cittadini-elettori di sfiduciare
e sostituire il rappresentante eletto in qualsiasi momento del mandato qualora
non ottemperi agli impegni presi con gli elettori; estendere i diritti referendari, mediante
l’introduzione del referendum confermativo che permetterebbe ai cittadini,
qualora lo ritengano necessario, di esprimersi sull’effettiva entrata in vigore
delle leggi approvate dal Parlamento, nonché del referendum propositivo che
consentirebbe ai cittadini di esprimersi su una proposta di legge di un
Comitato Promotore e di obbligare il legislatore a dare attuazione alla proposta
entro un lasso di tempo; eliminare l’ostacolo del quorum quando i cittadini
sono chiamati ad esprimersi e prendere una decisione tramite lo strumento del
referendum.
Novità che abbiamo proposto in un
Disegno di Legge a mia prima firma, il numero 702 che, se introdotte,
rappresenterebbero una svolta epocale, il vero cambiamento, l’affermazione
della politica come partecipazione e non come campo di azione e decisione dei
poteri forti, direzione verso cui questo
testo sembra invece inequivocabilmente andare.
27 Maggio 2013
Mercoledì 22 Maggio 2013, con una conferenza stampa, ho presentato alla Camera dei Deputati assieme al Capogruppo al Senato Vito Crimi e ai colleghi Bartolomeo Pepe, Riccardo Fraccaro e Fabiana Dadone e i rappresentanti del Comitato Nazionale Quorum Zero-Più Democraziala, Gianni Ceri, Dario Rinco, Emanuele Sarto, la Proposta di Legge "per la Democrazia Diretta e Partecipata ZeroQuorum",.
La legge "ZeroQuorum è uno
degli obiettivi del MoVimento 5 Stelle. Una proposta che avevamo
annunciato più volte in campagna elettorale e che adesso è stata
ufficialmente depositata in parlamento, Un primo passo fondamentale per
il ripristino della Democrazia nel nostro paese. Occorre ridare voce
ai cittadini nell'ambito dei processi decisionali.
Di seguito il testo del Disegno di Legge n . 702.
Quindi ricorriamo allo strumento della proposta di legge d'iniziativa popolare, prevista dall'articolo 71 della Costituzione, che è pure un esempio di uno strumento di partecipazione estremamente chiaro e significativo dell'intenzione democratica della nostra Costituzione, sebbene troppo debole, perché non legato ad una votazione popolare vincolante e aggirato da un Regolamento interno delle Camere che impone la discussione delle leggi d'iniziativa popolare dopo le leggi d'iniziativa parlamentare. E questo è il motivo per cui la maggior parte delle proposte di legge popolari di questo tipo, talvolta firmate da centinaia di migliaia di cittadini, sono finite in un cassetto parlamentare senza essere nemmeno discusse. Ed è questo uno dei motivi per cui intendiamo far conoscere a tutto il popolo italiano le varie istituzioni della democrazia diretta, lo strumento democratico di cui il Paese ha bisogno.
Quali sono dunque le ragioni principali della nostra iniziativa?
Rafforzando i diritti di iniziativa e referendari, le norme proposte avranno l'effetto di realizzare un effettivo controllo democratico da parte dei cittadini sulla politica rappresentativa, attribuendo loro un nuovo e più attivo ruolo e instaurando un rapporto più corretto fra partiti, istituzioni e cittadini. Di quali diritti si tratta? Dell'iniziativa popolare non più solo a voto parlamentare ma anche a voto popolare e del referendum propositivo; del referendum confermativo (che oggi esiste solo per le modifiche costituzionali in determinate condizioni); del diritto di revoca; del referendum obbligatorio, che impone la ratifica popolare di decisioni nelle quali i rappresentanti sarebbero chiamati a legiferare su loro stessi e sulle loro prerogative (ad esempio, leggi elettorali, relazioni tra parlamentari e magistratura).
Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità».
Art. 4.
Art. 5.
Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.
Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.
Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa».
Art. 8.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Di seguito il testo del Disegno di Legge n . 702.
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
___________________________
Disegno di legge costituzionale
d’iniziativa
dei Senatori
Blundo,
___________
Iniziativa quorum zero e più democrazia
Relazione Illustrativa
Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge
costituzionale intende recuperare integralmente una proposta di legge
costituzionale d'iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati il 24
agosto 2012 (A. C. 5424), nel corso della XVI legislatura, ma mai esaminata né in
Commissione, né in Assemblea.
Al fine, dunque, di incrementare la forza insita in una
proposta normativa popolare - elaborata peraltro on line -, la si vuole riproporre all'attenzione del Senato della
Repubblica, nella sua formulazione originaria sia nella relazione che
nell'articolato, anche sulla base della ragionevole speranza che possa essere
celermente esaminata da entrambi i rami del Parlamento.
***
In un momento storico molto delicato
sia dal punto di vista economico (a causa della crisi che affligge tutta
l'Europa) sia dal punto di vista socio-culturale (per le forti spinte dal basso
che richiedono una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza), con la
proposta di legge d'iniziativa popolare illustrata di seguito ci proponiamo di
eliminare un monopolio: quello del potere legislativo detenuto da una ristretta
cerchia di persone organizzate in un gruppo ancora più ristretto di gruppi di
potere.
Tale
monopolio non è previsto nella nostra Costituzione. Al contrario, essa prevede
la possibilità che siano anche i cittadini a proporre leggi, quelle dette
«d'iniziativa popolare». Questa possibilità è però vanificata dai Regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ci accingiamo pertanto
a presentare una proposta di legge costituzionale per modificare la
Costituzione, affinché il dettame costituzionale che, con la sua chiara
impronta democratica nega l'esistenza di un monopolio del potere legislativo,
possa finalmente avere effettiva applicazione. Intendiamo quindi estendere i
diritti referendari, abolire il quorum, introdurre la revoca degli
eletti e assicurare ai cittadini, conformemente con quanto previsto dalla
Costituzione, la possibilità di proporre leggi. Per questo proponiamo che oltre
alle leggi ad iniziativa popolare a voto parlamentare siano introdotte anche
quelle a voto popolare e che quando il Parlamento per varie ragioni non prenda
in esame una legge d'iniziativa popolare questa passi al voto popolare. In
poche parole intendiamo rafforzare, nel
nostro
sistema costituzionale, l'esercizio del potere politico da parte del popolo
sovrano e cioè la democrazia diretta. Oltre che sulla democrazia, questa forma
di «liberalizzazione» avrà di certo un impatto importante anche sull'economia
del nostro Paese.
La stabilità della finanza pubblica, il controllo di
una classe politica, altrimenti sempre più chiusa e meno rappresentativa del
Paese e dei suoi interessi, la maggior responsabilizzazione dei rappresentanti
politici passano attraverso un deciso rafforzamento del potere decisionale dei
cittadini. L'unico modo per ottenerlo sono le iniziative di legge popolari, gli
strumenti referendari deliberativi e senza quorum. È per raggiungere
tale obiettivo che un gruppo di cittadini, da tempo impegnati in liste civiche
di varie regioni e in associazioni che promuovono gli strumenti di democrazia
diretta, si sono riuniti per elaborare alcune proposte di modifica della
Costituzione. Per fare assurgere l'attuale democrazia italiana a un nuovo status,
qualitativamente migliore e più completo, e per attuare finalmente appieno lo
spirito della Costituzione, bisogna mettere mano alla Costituzione stessa,
adeguare i diritti di partecipazione dei cittadini alle esigenze del Paese e
dell'attuale periodo storico. La Costituzione ha alcune lacune che hanno finito
per permettere a banali Regolamenti parlamentari di intaccare il suo chiaro
spirito democratico e di frustrare il desiderio e la necessità di
coinvolgimento dei cittadini nella «res publica». Essa, inoltre, contiene
anche qualche contraddizione dato che da una parte invita gli enti pubblici a
promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini all'impegno per il bene comune
(articolo 118) e dall'altra, attraverso il quorum di partecipazione
(articolo 75), istituzionalizza le campagne di boicottaggio di un diritto
fondamentale. Oltre all'abolizione di questo ostacolo e all'introduzione degli
strumenti referendari e d'iniziativa più importanti, al Parlamento spetterà il
compito di ridisegnare le regole di applicazione in chiave democratica,
sostituendo l'attuale legge n. 352 del 1970.
Quindi ricorriamo allo strumento della proposta di legge d'iniziativa popolare, prevista dall'articolo 71 della Costituzione, che è pure un esempio di uno strumento di partecipazione estremamente chiaro e significativo dell'intenzione democratica della nostra Costituzione, sebbene troppo debole, perché non legato ad una votazione popolare vincolante e aggirato da un Regolamento interno delle Camere che impone la discussione delle leggi d'iniziativa popolare dopo le leggi d'iniziativa parlamentare. E questo è il motivo per cui la maggior parte delle proposte di legge popolari di questo tipo, talvolta firmate da centinaia di migliaia di cittadini, sono finite in un cassetto parlamentare senza essere nemmeno discusse. Ed è questo uno dei motivi per cui intendiamo far conoscere a tutto il popolo italiano le varie istituzioni della democrazia diretta, lo strumento democratico di cui il Paese ha bisogno.
Quali sono dunque le ragioni principali della nostra iniziativa?
Rafforzando i diritti di iniziativa e referendari, le norme proposte avranno l'effetto di realizzare un effettivo controllo democratico da parte dei cittadini sulla politica rappresentativa, attribuendo loro un nuovo e più attivo ruolo e instaurando un rapporto più corretto fra partiti, istituzioni e cittadini. Di quali diritti si tratta? Dell'iniziativa popolare non più solo a voto parlamentare ma anche a voto popolare e del referendum propositivo; del referendum confermativo (che oggi esiste solo per le modifiche costituzionali in determinate condizioni); del diritto di revoca; del referendum obbligatorio, che impone la ratifica popolare di decisioni nelle quali i rappresentanti sarebbero chiamati a legiferare su loro stessi e sulle loro prerogative (ad esempio, leggi elettorali, relazioni tra parlamentari e magistratura).
Questi strumenti
vengono illustrati più estesamente nella parte descrittiva della
nostra
proposta di legge costituzionale. Per quanto riguarda le regole di applicazione
si evidenzia la necessità di togliere il quorum di partecipazione.
Questa norma va sostituita dal principio: «Chi si reca alle urne decide; chi
sta a casa, delega coscientemente la decisione ai suoi concittadini» (per cui
in una votazione popolare deve decidere chi vota e non chi si astiene o non si
interessa al quesito posto). È questa una delle regole di fondo che fanno
funzionare bene la democrazia diretta nei Paesi con lunga esperienza positiva
con questi meccanismi. Togliendo il quorum si abolirebbe il meccanismo
che non solo ha fatto naufragare dozzine di referendum nazionali fra il
1997 e il 2009, ma ha anche svilito agli occhi della popolazione questo
importante strumento di partecipazione.
Si
constata che la presenza del quorum distorce il sistema democratico. Un
efficace sistema di informazione, libera e imparziale, sui contenuti
referendari o delle iniziative permette ai cittadini di esprimersi in modo
cosciente e competente e indipendentemente dalla pressione dei media.
Sono
raccomandate forme più moderne e agili di raccolta delle firme, in linea con
quanto dovrà essere ratificato anche dall'Italia per l'Iniziativa dei cittadini
europei (ICE). Occorre consentire la firma sia cartacea che elettronica. Ci
vorranno, inoltre, dei regolamenti più chiari e impegnativi per lo Stato sul
diritto all'informazione del cittadino durante la campagna referendaria.
Per
quanto riguarda gli strumenti di iniziativa e referendari, nel futuro sistema
integrato di democrazia rappresentativa e diretta quelli preferiti saranno
l'iniziativa popolare e il referendum confermativo. Nella nostra
proposta di legge costituzionale non abbiamo abolito il referendum abrogativo.
Non perché ci fosse tanto caro o perché fosse così importante, ma perché fa
parte della memoria storica degli italiani degli ultimi 37 anni, perché è una
pratica entrata nelle abitudini politiche e forse anche perché l'Italia ha
molte leggi che aspettano solo di essere abrogate.
Alcune ragioni per togliere il quorum.
1. I sostenitori del «no» vincono facilmente poiché
hanno a disposizione due mezzi di persuasione: la campagna per il «no»
(dispendiosa) e quella per l'astensionismo (più economica) per fare in modo che
il «quorum» non venga raggiunto e il referendum venga invalidato.
Con l'abolizione del quorum l'astensione peserebbe – in egual misura –
sia per i favorevoli che per i contrari e avrebbe funzione di delega.
2. I sostenitori del «sì» partono già svantaggiati
considerando che i referendum originano (normalmente) dall'insorgenza
dei cittadini verso una decisione degli amministratori e che questi ultimi
hanno maggiore disponibilità di denaro, tempo, interessi, capacità e attenzioni
mediatiche per perorare la loro causa, il quorum rappresenta un
ulteriore ostacolo all'espressione dei cittadini.
3. È un bastone tra le ruote della democrazia in
quanto permette ai detentori del potere di tutelarsi dal controllo dei
cittadini invalidando i loro processi decisionali.
4. Causa meno dibattito e meno informazione poiché
costringe i sostenitori del «sì» o del «no» a veicolare i propri sforzi al
superamento – o al non superamento – del quorum, relegando in secondo
piano la possibilità di un approfondimento della tematica trattata e lo stimolo
dell'impegno civico.
5. È un premio a chi non partecipa. Considerando che
l'incitazione all'astensionismo è un'arma a favore dei sostenitori del «no»,
coloro che impegnano il proprio tempo, energie e volontà per informarsi sul
tema del quesito referendario vengono penalizzati se il referendum viene
invalidato da cittadini astenuti che non hanno impegnato nessuna energia in
merito.
6. Il voto è segreto ma, considerando l'alto numero di
«sì» nei referendum passati,
ci sono
buone probabilità di supporre che un votante possa essere identificato come un
elettore del «sì». L'eliminazione del quorum vedrebbe drasticamente
l'innalzarsi della percentuale del «no» con conseguente diminuzione delle
probabilità di capire quale voto esprima l'elettore.
7. Causa
l'allontanamento delle persone dal voto, mentre l'abolizione del quorum,
rendendo valida qualsiasi procedura decisionale, stimola i cittadini a
presentarsi alle urne, sia per revocare una decisione degli amministratori, sia
per sostenerla.
8. Non viene
applicato in maniera equa, in quanto non è presente nei processi elettorali.
Infatti se fosse presente il quorum anche nelle elezioni, molte
sarebbero state invalidate.
9. I
cittadini non vogliono il quorum quando sono loro stessi a richiedere
gli strumenti democratici. Quando invece tali strumenti sono concessi dagli
amministratori questi si tutelano creando vincoli aggiuntivi, come il quorum.
10. I
cittadini valgono quanto gli eletti. Ai referendum il risultato minimo
di partecipazione è stato del 23 per cento, cioè di circa 10 milioni di
persone. Vale di più la decisione presa da un migliaio di persone elette o
quella di dieci milioni di persone che spontaneamente si recano alle urne?
Considerazioni sui singoli articoli.
Art. 50. (Petizione).
L'articolo 50 della Costituzione prevede attualmente
che i cittadini possano chiedere alle Camere provvedimenti legislativi o
portare all'attenzione delle autorità una necessità di ordine generale per
ottenere una risposta dalle Camere stesse.
È una delle forme costituzionali previste per l'espressione della volontà dei cittadini non eletti. Benché sia un diritto e uno strumento di democrazia diretta dei cittadini sovrani, dopo 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana, l'articolo 50 non è ancora stato regolamentato con relativa legge attuativa. Dunque, l'esercizio di tale diritto costituzionale, non prevedendo un tempo di risposta, è di fatto privo di valore, reso inefficace o addirittura negato.
Si è pensato così di definire il tempo, tre mesi dalla data di presentazione, entro il quale il ricevente debba fornire risposta, ed estendere la partecipazione ai cittadini con età maggiore di sedici anni.
È una delle forme costituzionali previste per l'espressione della volontà dei cittadini non eletti. Benché sia un diritto e uno strumento di democrazia diretta dei cittadini sovrani, dopo 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana, l'articolo 50 non è ancora stato regolamentato con relativa legge attuativa. Dunque, l'esercizio di tale diritto costituzionale, non prevedendo un tempo di risposta, è di fatto privo di valore, reso inefficace o addirittura negato.
Si è pensato così di definire il tempo, tre mesi dalla data di presentazione, entro il quale il ricevente debba fornire risposta, ed estendere la partecipazione ai cittadini con età maggiore di sedici anni.
Art. 67. (Mandato e revoca).
L'articolo 67 attualmente in vigore della Costituzione
si occupa del mandato dei membri del Parlamento. Proponiamo di aggiungere
l'introduzione dello strumento della revoca.
La revoca (recall nei Paesi di lingua inglese) è lo strumento democratico che permette agli elettori di allontanare e di sostituire un amministratore eletto. Essa è presente negli Stati Uniti d'America (USA) a livello locale e statale, in Venezuela a tutti i livelli, in Bolivia a tutti i livelli, in Canada, nella provincia del British Columbia, in Svizzera, a livello cantonale dove è prevista solo la revoca collettiva dell'intero Parlamento o Governo cantonale, in Argentina a livello provinciale. La maggioranza degli Stati degli USA – almeno 36 – permette la revoca a livello locale, 18 su 50 la permettono a livello statale.
La revoca richiede una petizione, ossia una domanda fatta per iscritto accompagnata da una raccolta di un definito numero di firme. Questo numero è generalmente più elevato di quello necessario per far partire un'iniziativa o un referendum. La revoca è stata usata anche nei confronti dei Governatori e ha avuto successo due volte: nel 1921 quando fu revocato il Governatore del North Dakota Lynn J. Franzier e nel 2003, quando il Governatore della California Gray Davis fu revocato
La revoca (recall nei Paesi di lingua inglese) è lo strumento democratico che permette agli elettori di allontanare e di sostituire un amministratore eletto. Essa è presente negli Stati Uniti d'America (USA) a livello locale e statale, in Venezuela a tutti i livelli, in Bolivia a tutti i livelli, in Canada, nella provincia del British Columbia, in Svizzera, a livello cantonale dove è prevista solo la revoca collettiva dell'intero Parlamento o Governo cantonale, in Argentina a livello provinciale. La maggioranza degli Stati degli USA – almeno 36 – permette la revoca a livello locale, 18 su 50 la permettono a livello statale.
La revoca richiede una petizione, ossia una domanda fatta per iscritto accompagnata da una raccolta di un definito numero di firme. Questo numero è generalmente più elevato di quello necessario per far partire un'iniziativa o un referendum. La revoca è stata usata anche nei confronti dei Governatori e ha avuto successo due volte: nel 1921 quando fu revocato il Governatore del North Dakota Lynn J. Franzier e nel 2003, quando il Governatore della California Gray Davis fu revocato
all'inizio
del suo secondo mandato. Sono stati revocati sindaci di molte città tra cui
Seattle, Atlantic City e Omaha. Spesso viene usata nei confronti dei
consiglieri comunali (ad esempio tre nel 1985 a Honolulu) e dei consigli
scolastici. Come esempio di quanto venga utilizzato lo strumento, solo nel 1987
i cittadini del Nebraska hanno iniziato la revoca contro 66 eletti, con 25
iniziative di revoca, che hanno portato all'allontanamento di 16 di essi dalla
loro carica. Fino al 1989 si sono tenute negli USA dalle 4.000 alle 5.000
votazioni di revoca. Studiando queste votazioni si è visto che circa il 50 per
cento riesce ad ottenere la rimozione di almeno qualcuno degli eletti e circa
un terzo delle campagne di revoca è contro più di una persona. Inoltre si è
visto che la revoca non è lo strumento di una parte politica: viene utilizzata
con la stessa frequenza contro eletti di tutti gli schieramenti. Tra le cause
più ricorrenti ci sono: corruzione, comportamenti stravaganti, mancanza di
ascolto delle istanze dei cittadini. A Los Angeles, dove si sono tenute più di
45 votazioni di questo tipo, si è visto che i cittadini tendono a rifiutare un
uso politico dello strumento da parte di candidati sconfitti o per ambizioni
personali. Invece danno il loro appoggio alle revoche per motivi di corruzione o
cattiva amministrazione. Queste sono alcune considerazioni che ci hanno spinto
a introdurre la revoca nella nostra proposta di legge costituzionale: permette
una continua verifica degli eletti e quindi gli elettori non devono aspettare
fino all'elezione successiva per sbarazzarsi di amministratori incompetenti,
disonesti o irresponsabili. La revoca aiuta l'amministratore a conservare una
mentalità da candidato. Con la spada di Damocle di una revoca potenziale sulla
sua testa, gli eletti rimangono attenti, meno inclini a fare scorrettezze e
pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini. È un modo per ricordare agli
eletti che sono dei dipendenti, degli agenti dei cittadini, non i loro
superiori; riduce il potere di chi finanzia i candidati; fornisce al cittadino
una ragione per rimanere aggiornato sulla condotta dell'eletto e su come
vengano affrontati i problemi. Spinge i cittadini verso l'impegno anziché verso
la frustrazione, la demoralizzazione e l'apatia;
offre una valvola di sfogo per sentimenti molto
intensi. Anche se nell'immediato la revoca crea divisione e polarizzazione, in
realtà permette ai conflitti di essere affrontati in tempi rapidi e risolti
prima che degenerino; è un'alternativa molto efficace all’impeachment,
strumento in mano al legislatore e per questo molto più lento e a volte
estremamente difficile da attivare, specie a livello locale; l'alto numero di
firme necessarie e il tempo necessario per iniziare la procedura sono una
barriera efficace perché questo strumento sia usato in maniera ponderata e con
l'appoggio di una buona parte degli elettori. A causa della complessità con cui
vengono scelti i membri del Parlamento italiano e il cambiamento frequente
delle leggi elettorali, abbiamo pensato di permettere l'inizio dell'azione di revoca
con due metodi:
1.
mediante la raccolta del 12 per cento delle firme degli aventi diritto al voto
del collegio elettorale di pertinenza (ma non tutti i membri del Parlamento
provengono da un collegio elettorale. Qualcuno entra con il calcolo dei resti,
qualcuno viene nominato dal Presidente della Repubblica e qualcuno è ex
Presidente della Repubblica). Questa percentuale è quella prevista attualmente
ad esempio in California;
2.
mediante la raccolta dell'1 per cento delle firme dell'intero corpo elettorale
nazionale. Questa cifra – oggi circa 500.000 firme – è un numero enorme per un
singolo membro del Parlamento e serve nei casi di estrema indignazione e
mobilitazione
nazionale e
nei casi in cui non si possa applicare il primo metodo. Come per tutti gli
strumenti da noi proposti, non è previsto alcun quorum. Chi va a votare
decide: la scelta più votata vince. La revoca ha azione immediata e lasciamo al
Parlamento facoltà di regolamentare come dovrà essere ricoperta la posizione
vacante. Nell'articolo 118 della Costituzione, come sostituto della presente
proposta di legge costituzionale, prevediamo che questo strumento sia
introdotto anche a livello locale. Abbiamo considerato anche l'opportunità di
introdurre la revoca collettiva su esempio dei cantoni svizzeri, ma ha prevalso
l'opinione che la revoca individuale sull'esempio nord e sud americano fosse
sufficiente in questa prima fase. In futuro, con gli strumenti previsti nella
presente proposta di legge costituzionale i cittadini italiani potranno, se lo
desidereranno, introdurre anche la revoca collettiva dell'intero Parlamento e
Governo come nell'esempio svizzero.
Art. 69. (Indennità dei membri del Parlamento).
L'attuale articolo 69 della Costituzione stabilisce
che l'indennità dei parlamentari sia stabilita per legge. Inoltre non viene
menzionato l'importo degli eventuali trattamenti economici. L'articolo 69
proposto prevede che siano gli elettori, in fase di consultazione, a indicare
quanto percepiranno i parlamentari che li rappresenteranno, agganciando
l'indennità ricevuta al reddito medio della popolazione italiana ed escludendo
qualsiasi altra forma di retribuzione. In pratica, il calcolo verrà eseguito
con questa modalità: viene determinato il reddito annuo medio pro capite dei
cittadini italiani da un ente certificatore riconosciuto, che potrebbe essere
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); ad esempio nel 2011 è stato di
22.000 euro al 3 settembre 2011 – (fonte Il Sole 24 Ore – http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-03/acli-inflazione-mangia-redditi-110431.shtml?uuid=AasCDD1D);
al momento del voto, l'elettore avrà la possibilità di scegliere il
moltiplicatore che, a suo giudizio, dovrà essere applicato al reddito pro
capite; al termine dello spoglio verrà eseguita una media di tutti i
moltiplicatori indicati dagli elettori arrotondato al primo decimale;
supponiamo si ottenga il valore di 3,456; il moltiplicatore calcolato sarà 3,5;
l'indennità percepita da ogni singolo parlamentare sarà così calcolata nel
nostro esempio: 22.000 euro x 3,5 = 77.000 euro. Rappresentare gli elettori
torna ad essere un servizio alla collettività e non l'acquisizione di
privilegi.
Art. 71. (Iniziativa delle leggi).
«Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare
fino a quando arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa» (A. Einstein).
È evidente che l'intero impianto della proposta di legge costituzionale vuole
dare un senso compiuto all'accezione dell'espressione «partecipazione dei
cittadini». Le modifiche degli articoli 70 (funzione legislativa) e 71
(iniziativa delle leggi) vogliono offrire l'opportunità al popolo di
legiferare.
In particolare la modifica dell'articolo 70 prevede per l'appunto l'inserimento delle parole «popolo sovrano». Volutamente si aggiunge l'aggettivo a sottolineare la priorità dell'intera comunità anche sugli
In particolare la modifica dell'articolo 70 prevede per l'appunto l'inserimento delle parole «popolo sovrano». Volutamente si aggiunge l'aggettivo a sottolineare la priorità dell'intera comunità anche sugli
eletti che
comunque rimangono singoli cittadini.
Nuovamente l'articolo 71 mette i cittadini elettori alla pari con le diverse organizzazioni previste dalla Costituzione circa l'iniziativa delle leggi. Si vuole dare valore anche allo «sprovveduto» che con la sua fantasia può avere un'idea che incontrerà i favori della collettività.
Nuovamente l'articolo 71 mette i cittadini elettori alla pari con le diverse organizzazioni previste dalla Costituzione circa l'iniziativa delle leggi. Si vuole dare valore anche allo «sprovveduto» che con la sua fantasia può avere un'idea che incontrerà i favori della collettività.
Art. 73-bis. (Iniziativa di legge popolare a voto popolare).
Le leggi d'iniziativa popolare esistono già
nell'ordinamento costituzionale e legislativo italiano. I Costituenti hanno
giudicato negativamente il fatto di limitare ai soli rappresentanti
l'iniziativa legislativa. Pur nelle differenze culturali, regionali e di opinione
i rappresentanti eletti sono infatti tutti appartenenti ad un unica e medesima
categoria di persone. Si tratta di quella categoria definita dal sociologo Max
Weber dei «politici di professione», definizione largamente accettata nella
sociologia politica contemporanea.
Per questo i Costituenti hanno ritenuto opportuno non limitare il diritto d'iniziativa popolare ad una sola categoria di persone ma lo hanno allargato a tutti gli elettori. Il medesimo strumento è stato introdotto, più di recente, anche nell'ordinamento europeo, con l'ICE.
Se le leggi d'iniziativa popolare non esistessero, esisterebbe una sorta di monopolio del potere legislativo nelle mani di un gruppo di persone limitato e sostanzialmente omogeneo. Fino ad oggi lo strumento democratico delle leggi d'iniziativa popolare è stato vanificato da un banale Regolamento parlamentare che si frappone all'applicazione di un dettato costituzionale. Il Regolamento in questione in pratica attribuisce alle leggi di iniziativa parlamentare la precedenza sulle leggi d'iniziativa popolare. Queste seconde raramente hanno avuto la possibilità di essere calendarizzate per il dibattito parlamentare.
Con la nostra proposta di legge costituzionale il diritto dei cittadini a esercitare il potere legislativo viene di fatto garantito. È opportuno notare che nonostante questo inconveniente di cui i cittadini sono perfettamente coscienti, lo strumento delle leggi d'iniziativa popolare a voto parlamentare non è affatto in disuso. Al contrario, gruppi di cittadini si attivano e continuano sempre più ad attivarsi: raccolgono firme e depositano leggi d'iniziativa popolare. Il nuovo testo dell'articolo 73 rende finalmente applicabile lo spirito e l'intenzione del dettato costituzionale. Non sarà più possibile vanificare le leggi d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in quanto se esse non dovessero essere prese in considerazione dopo un certo tempo passerebbero al voto popolare. L'articolo 73-bis è il logico complemento ed estensione di questo principio, perfettamente in sintonia con il dettato costituzionale. I cittadini, detentori della sovranità, hanno il diritto anche al voto delle leggi di loro iniziativa. In questo caso il Parlamento, se lo ritiene opportuno, può redigere una controproposta. Entrambe, proposta e controproposta, vengono sottoposte al voto popolare. Va sottolineato che questo strumento, già esistente in diversi Paesi democratici del mondo, non è affatto in contrapposizione con il sistema di democrazia rappresentativa, ma ne rappresenta un importante complemento.
Un elemento essenziale per l'uso di questi strumenti democratici è l'informazione sulle proposte di legge, che deve essere libera e indipendente. Il tema è affrontato in altri punti della nostra proposta di legge costituzionale:
Per questo i Costituenti hanno ritenuto opportuno non limitare il diritto d'iniziativa popolare ad una sola categoria di persone ma lo hanno allargato a tutti gli elettori. Il medesimo strumento è stato introdotto, più di recente, anche nell'ordinamento europeo, con l'ICE.
Se le leggi d'iniziativa popolare non esistessero, esisterebbe una sorta di monopolio del potere legislativo nelle mani di un gruppo di persone limitato e sostanzialmente omogeneo. Fino ad oggi lo strumento democratico delle leggi d'iniziativa popolare è stato vanificato da un banale Regolamento parlamentare che si frappone all'applicazione di un dettato costituzionale. Il Regolamento in questione in pratica attribuisce alle leggi di iniziativa parlamentare la precedenza sulle leggi d'iniziativa popolare. Queste seconde raramente hanno avuto la possibilità di essere calendarizzate per il dibattito parlamentare.
Con la nostra proposta di legge costituzionale il diritto dei cittadini a esercitare il potere legislativo viene di fatto garantito. È opportuno notare che nonostante questo inconveniente di cui i cittadini sono perfettamente coscienti, lo strumento delle leggi d'iniziativa popolare a voto parlamentare non è affatto in disuso. Al contrario, gruppi di cittadini si attivano e continuano sempre più ad attivarsi: raccolgono firme e depositano leggi d'iniziativa popolare. Il nuovo testo dell'articolo 73 rende finalmente applicabile lo spirito e l'intenzione del dettato costituzionale. Non sarà più possibile vanificare le leggi d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in quanto se esse non dovessero essere prese in considerazione dopo un certo tempo passerebbero al voto popolare. L'articolo 73-bis è il logico complemento ed estensione di questo principio, perfettamente in sintonia con il dettato costituzionale. I cittadini, detentori della sovranità, hanno il diritto anche al voto delle leggi di loro iniziativa. In questo caso il Parlamento, se lo ritiene opportuno, può redigere una controproposta. Entrambe, proposta e controproposta, vengono sottoposte al voto popolare. Va sottolineato che questo strumento, già esistente in diversi Paesi democratici del mondo, non è affatto in contrapposizione con il sistema di democrazia rappresentativa, ma ne rappresenta un importante complemento.
Un elemento essenziale per l'uso di questi strumenti democratici è l'informazione sulle proposte di legge, che deve essere libera e indipendente. Il tema è affrontato in altri punti della nostra proposta di legge costituzionale:
articolo 75-quinquies
sul libretto informativo.
Art. 74 (Referendum confermativo e obbligatorio).
Con l'articolo 74 chiediamo che venga introdotto anche
in Italia il referendum confermativo, sull'esempio del referendum
opzionale che esiste in Svizzera dal 1874. Ossia chiediamo che ogni legge
approvata dal Parlamento, se i cittadini lo desiderano (con regole precise e
con un adeguato numero di firme), possa essere posta a votazione di tutta la
cittadinanza. Solo se i cittadini la confermano con il loro voto allora la
legge entra in vigore. Il referendum confermativo dal punto di vista
delle autorità è uno strumento particolarmente insidioso. Come esempio alcuni
dati. Dalla sua introduzione a livello federale in Svizzera nel 1874 alla fine
2004, si sono tenuti 151 referendum opzionali. In 78 occasioni i
cittadini hanno bocciato la proposta del Parlamento, il 51,65 per cento. I temi
trattati sono stati i più vari: dagli accordi con l'Unione europea, all'impiego
dei soldati svizzeri in missioni all'estero, dalla riforma dell'esercito alla
privatizzazione del mercato dell'energia. Ma ciò non significa che l'attività
del Parlamento sia stata bloccata. Dal 1874 al 2004 il Parlamento ha approvato
2.200 leggi. Di queste solo il 7 per cento è stato sottoposto a referendum.
Ciò vuol dire che il 93 per cento delle volte i cittadini hanno giudicato le
leggi delle autorità sufficientemente buone da non essere poste a referendum
opzionale. Nella nostra proposta di legge costituzionale stabiliamo che per
permettere l'utilizzo di questo strumento è necessario che entro dieci giorni
dall'approvazione della legge da parte del Parlamento si formi un comitato di
11 cittadini, che raccolga 10.000 firme. Questo sospende la promulgazione della
legge e permette al comitato di ottenere tre mesi di tempo per raccogliere
almeno l'1 per cento – oggi circa 500.000 – delle firme dell'elettorato. Se
questo traguardo viene raggiunto allora la legge va sottoposta a referendum
e tutto l'elettorato ha la facoltà di esprimersi al riguardo con un voto a
favore o contro. Senza quorum di partecipazione chi va a votare sceglie
e l'opzione più votata decide. Inoltre, sempre sull'esempio svizzero, abbiamo
deciso che alcune fondamentali decisioni per il Paese e per il suo
funzionamento democratico vengano obbligatoriamente sottoposte a referendum,
senza necessità che i cittadini si attivino con la raccolta firme. Esse sono:
1. qualsiasi modifica alla Costituzione; 2. ogni trattato internazionale che
trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni; 3. le leggi
elettorali; 4. le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;
5. i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione. Il primo punto
differisce dalla situazione attuale perché oggi maggioranze dei due terzi del
Parlamento impediscono ai cittadini di esprimersi. Noi chiediamo invece che
qualsiasi cambiamento alla Costituzione debba essere approvato dai cittadini.
Perché la Costituzione è la legge fondamentale che deve assolutamente
rispecchiare la volontà dei cittadini, che può essere ben diversa da quella dei
loro rappresentanti. Il secondo punto è fondamentale per permettere ai
cittadini di essere i veri titolari del potere democratico e non lasciare che
organismi sovranazionali, spesso non eletti e non democratici, possano imporre
decisioni. Il terzo punto riguarda le leggi elettorali. Esse possono differire
enormemente e a seconda di come sono costruite favorire la democrazia o
soffocarla. Per questo è necessario che siano condivise dalla maggioranza dei
cittadini. Il quarto punto riguarda il finanziamento dei partiti. Quando i
parlamentari
esprimono il
loro voto sul finanziamento dei partiti, da cui essi sono scelti e nominati,
sono in clamoroso conflitto di interessi e favoriscono l'interesse dei partiti
anche quando va a discapito del bene comune. Per questo ogni decisione su
questo argomento deve essere approvata dai cittadini tramite referendum.
Il quinto punto riguarda i decreti-legge. Per il loro carattere d'urgenza essi
devono entrare in vigore subito. Ma bisogna evitare abusi, come accaduto in
Svizzera nei primi decenni dopo il secondo conflitto mondiale dove il
Parlamento legiferava quasi sempre con leggi a carattere d'urgenza per evitare
il referendum opzionale. Poi negli anni cinquanta, con un'iniziativa
popolare cittadini svizzeri hanno posto fine a questo abuso, votando una
proposta che permetteva alla legge urgente di entrare subito in vigore, ma
rendendo obbligatoria la votazione popolare su ogni legge urgente entro un anno
dalla sua introduzione. E questa modifica ha fatto scendere bruscamente le
leggi a carattere d'urgenza quasi a livello zero, a dimostrazione che esse
erano etichettate urgenti anche quando non lo erano per fargli evitare il
pericolo dei referendum opzionali. Grazie a questo esempio abbiamo
ritenuto necessario introdurre in questa proposta di legge costituzionale il
concetto che ogni decreto-legge entra subito in vigore, ma entro un anno deve
essere obbligatoriamente approvato con referendum.
Art. 74-bis. (Referendum propositivo).
Con l'articolo 74-bis introduciamo a livello
nazionale il referendum propositivo. Esso è già presente nello statuto
di alcuni enti locali (comuni, province e regioni). Questo strumento permette
ai cittadini, previa raccolta di circa un milione di firme (il 2 per cento
dell'elettorato), di mettere al voto popolare una proposta elaborata dal
comitato promotore. È uno strumento esistente in decine di Stati degli USA, tra
cui la California e l'Oregon, e chiamato «iniziativa». Il referendum
propositivo ha importanti differenze con l'iniziativa popolare a voto popolare
che abbiamo introdotto nell'articolo 73-bis: richiede il doppio delle
firme per la sua attivazione, il 2 per cento contro l'1 per cento
dell'iniziativa popolare a voto popolare (il referendum propositivo è
quindi molto più difficoltoso e richiede una mobilitazione di energie molto
maggiore della iniziativa popolare a voto popolare); il quesito non viene
discusso in Parlamento, ma va direttamente al voto popolare; il tempo per
raggiungere l'esito finale è molto più breve (mesi invece di anni); non è
prevista la possibilità di una controproposta parlamentare. Anche questo referendum
come tutti gli altri di cui chiediamo l'introduzione non prevede quorum
per la sua validità. Chi si reca a votare decide. Dopo il voto, in caso di
esito positivo della votazione, al legislatore è lasciato un tempo di novanta
giorni per dare attuazione al risultato del referendum. Non si poteva
pretendere l'immediata attuazione, perché il referendum propositivo può
deliberare in parte o completamente una nuova legge. Quindi può essere
necessario uno stretto tempo tecnico per trasformare la volontà dei cittadini
in legge e armonizzare tutte quelle correlate. Abbiamo inoltre stabilito che
per dieci anni il legislatore non possa cambiare la norma, mentre un referendum
a votazione popolare (ossia i cittadini) può cambiarla in qualsiasi momento.
Art. 75. (Referendum abrogativo).
L'articolo 75 della Costituzione prevede: al
primo comma, che 500.000 elettori possano richiedere l'indizione di un referendum;
al secondo comma, che alcune materie non siano
soggette a referendum; al quarto comma, che la proposta soggetta a
referendum sia valida solo se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto; al quinto comma si evince che il legislatore
doveva poi stabilire con legge le modalità del referendum, fissate con
la legge n. 352 del 1970 che ha limitato il diritto e il potere dei cittadini
imponendo l'autenticazione delle firme richieste per indire referendum
da consegnarsi in soli tre mesi.
Dal 1995 gli ultimi 24 referendum, precedenti
all'ultimo referendum del giugno 2011, sono stati tutti invalidati per
il mancato raggiungimento del quorum, 50 per cento + 1 degli aventi
diritto, con conseguente spreco di denaro pubblico. Ecco allora che la nostra
proposta di legge costituzionale prevede nel novellato articolo 75
l'azzeramento del quorum, sul principio che conta solo chi vota e che
tutte le materie siano referendabili, come accade oggi in Svizzera, Baviera,
California.
Art. 75-bis. (Promulgazione delle leggi e dei risultati del referendum).
Un particolare riguardo si è dedicato all'articolo 75-bis,
in materia di promulgazioni delle leggi e dei risultati del referendum
confermativo, dove si propone di impedire che una legge abrogata con referendum
confermativo possa essere ripresentata prima di cinque anni.
Art. 75-ter. (Firme elettroniche e cittadini autenticatori).
Nell'articolo 75-ter proponiamo che le firme
possano essere raccolte su supporto cartaceo o elettronico, come sarà a partire
dal 2012 per l'ICE, che dovrà essere recepita e regolamentata da tutti gli
Stati dell'Unione europea e che prevede appunto anche la raccolta di firme
tramite modalità informatiche certificate. Nell'articolo 75-ter abbiamo
inoltre introdotto il principio secondo il quale anche i cittadini che lo
desiderano possono raccogliere le firme, autenticandole. Essi diventano, alla
stregua degli attuali autenticatori, soggetti a doveri e responsabilità anche
penali. In tal modo anche l'Italia si avvicinerebbe a una situazione già
presente in altri Paesi come la Svizzera e la California, dove il sistema è
ancora più agevole; infatti, in questi Paesi la raccolta firme avviene senza
autenticatori. Le firme sono raccolte su moduli stampati in proprio, fatti
girare in internet oppure pubblicati con inserzioni a pagamento nei
giornali cartacei e ritagliati. Sono solo gli uffici elettorali che effettuano
il controllo sulle firme, indicando se una firma è valida oppure no,
confrontando quelle raccolte con firme modello depositate dai cittadini e
conservate in appositi registri.
Art. 75-quater. (Materie di competenza).
Ai cittadini
viene data la competenza su tutte le materie sulle quali sono competenti anche
i loro rappresentanti, come avviene in Svizzera, California e Baviera, ma
vengono esclusi tutti gli argomenti che ledono i diritti umani.
Art. 75-quinquies. (Libretto informativo).
Al fine di favorire la più ampia e consapevole
partecipazione dei cittadini alle votazioni, sia del referendum che
dell'iniziativa popolare, si è proposto di far pubblicare e inviare ad ogni
elettore un opportuno libretto informativo, per assicurare così la corretta
informazione sull'oggetto della votazione e facilitare la diffusione per mezzo
dei media del suddetto
libretto
informativo, come già avviene regolarmente in Svizzera da qualche decennio.
Art. 75-sexies. (Modifica dello strumento di democrazia diretta
da parte dei cittadini anche dopo il deposito delle firme).
In questo articolo abbiamo voluto evitare di
vanificare lo sforzo dei cittadini. Il comitato promotore può porsi l'obiettivo
di raccogliere le firme necessarie per attivare uno specifico strumento di
democrazia diretta e non riuscire a raggiungerlo. Se questo accade, invece di annullare
per intero lo sforzo sostenuto, il comitato promotore può optare per l'utilizzo
di un altro strumento di democrazia diretta che preveda un numero inferiore e
sufficiente di firme. Per poter adottare tale scelta il comitato promotore deve
indicare – già all'atto delle sottoscrizioni – l'uso che farà delle firme
raccolte.
Art. 75-septies. (Spazi pubblici gratuiti per la discussione
delle iniziative e dei referendum).
La democrazia diretta funziona bene se i suoi
meccanismi sono resi agevoli. Questo articolo prevede che, come per i partiti
prima delle elezioni, anche il comitato promotore abbia a disposizione spazi e
strutture pubblici.
Art. 118.(Enti locali e democrazia diretta).
Abbiamo conservato immutato l'articolo 118 in vigore,
ma abbiamo aggiunto un obbligo, quello che negli statuti di tutti gli enti
locali ci siano i referendum confermativi, abrogativi e propositivi
senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza degli
amministratori e inoltre che sia introdotta la revoca anche a livello locale.
Oggi questo obbligo non esiste e pochi enti locali hanno questi strumenti e
pochissimi hanno tolto il quorum di partecipazione, mentre tutti hanno
introdotto fondamentali limitazioni sui temi referendabili. Questo significa
che la democrazia non è uguale per tutti i cittadini italiani. E anche dove ci
sono questi strumenti, grazie al quorum o alla limitazione dei temi
referendabili, essi non sono in realtà quasi mai usufruibili dai cittadini. I
vantaggi della democrazia diretta sono notevoli a livello nazionale e locale.
Come esempio si può citare la Svizzera dove questi strumenti sono presenti da
ormai un secolo e mezzo. Si è visto che la democrazia diretta: implica una più
equa distribuzione del potere politico. Avvicina i politici ai cittadini e
promuove il ruolo del cittadino a quello di «politico occasionale»; dà alle
minoranze la possibilità di farsi sentire, agisce da valvola di sfogo e riduce
il ricorso alle violenze e all'estremismo. Incrementa la legittimità delle
decisioni prese; aumenta l'attitudine dei cittadini al rispetto reciproco e
quindi al rispetto dei diritti umani; dà un controllo effettivo ai cittadini
sul Parlamento e sul Governo. Agisce contro il formarsi dell'oligarchia o casta
politica e non permette ai politici di isolarsi dal Paese; costringe i politici
ad essere più comunicativi e a prendere decisioni in maniera trasparente; ben
sviluppata, pone le procedure nelle mani dei cittadini stessi, i quali possono
innovare o restringere gli strumenti a piacimento. Ma ci sono anche notevoli e
concreti vantaggi economici derivanti dalla pratica della democrazia diretta.
Per anni esponenti dell'economia e degli affari avevano criticato l'esagerato
uso della democrazia diretta in Svizzera, che secondo loro metteva un freno al progresso
economico.
Poi nell'estate del 2002, «Economie Suisse», espressione del mondo del business
svizzero, scrisse che «la democrazia diretta dovrebbe essere promossa a
tutti i livelli dello stato» perché essa beneficiava l'economia.
Questo
cambiamento di vedute fu dovuto a tutti gli studi accademici che dimostravano i
legami tra la democrazia diretta e la crescita economica, sollecitati negli
anni novanta dalle critiche sempre più numerose al modello democratico
svizzero.
La
Confederazione grazie al suo livello molto alto di autonomia federale era il
terreno ideale per ricerche comparative.
Tutti i
cantoni, tranne Vaud, permettono il referendum finanziario. Tutti i
cantoni hanno il referendum legislativo e l'iniziativa.
Ma ci sono
differenze notevoli nella facilità di utilizzo di questi strumenti. Per esempio
il numero di firme raccolte rispetto al numero degli elettori, per iniziare la
procedura dei referendum, varia dallo 0,9 per cento di Basilea Campagna,
al 5,7 per cento di Neuchàtel. La quantità di tempo per la raccolta delle firme
varia dai due mesi di Ticino a un periodo illimitato di Basilea Campagna. La
variabilità è ancora maggiore a livello comunale.
L'economista Gebhard Kirchgassner di San Gallo e il professore dell'università Marburg, Larsfeld, elaborarono un'analisi statistica sull'influenza della democrazia diretta sulla crescita economica.
L'economista Gebhard Kirchgassner di San Gallo e il professore dell'università Marburg, Larsfeld, elaborarono un'analisi statistica sull'influenza della democrazia diretta sulla crescita economica.
I risultati
furono molto chiari: 1. nei cantoni con gli strumenti di democrazia diretta più
sviluppati, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite è del 15 per
cento più alto della media; 2. nei cantoni dove i cittadini votano il bilancio
comunale, c’è il 30 per cento in meno di evasione fiscale della media; 3. nelle
comunità dove il bilancio deve essere approvato dai cittadini tramite referendum,
la spesa pubblica è più bassa del 10 per cento pro capite rispetto alle
comunità dove non c’è questo diritto; 4. nelle comunità dove c’è il referendum
finanziario, c’è il 25 per cento in meno di debito pubblico rispetto a dove
questo strumento non c’è; 5. i servizi pubblici costano meno nelle città
con la democrazia diretta più avanzata: la raccolta dei rifiuti è del 20 per
cento più economica.
Art. 138. (Revisione della Costituzione).
La modifica dell'articolo 138 della Costituzione
origina dalla volontà di introdurre i princìpi della democrazia diretta anche
al livello della legislazione di rango costituzionale.
Contrariamente al passato, che ha visto i popoli svolgere un ruolo spesso marginale nei grandi rivolgimenti sociali e politici a matrice democratica che, per lo più guidati da gruppi politici elitari, si sono succeduti a partire dalla fine del settecento fino ai tempi recenti, oggi l'estensione dei princìpi di cittadinanza e di autogoverno e il rafforzamento della coscienza di appartenenza alla comunità locale e dell'impegno civile per i diritti umani a livello internazionale hanno di molto elevato le aspettative di partecipazione dei cittadini alla decisione politica, a tutti i livelli, ivi compresa la decisione sulla modifica del quadro di norme condivise che sono poste a fondamento della forma repubblicana dello Stato.
L'attuale formulazione costituzionale attribuisce ai cittadini la sola facoltà di ratifica di un quadro di norme costituzionali proposte, redatte e promulgate esclusivamente da esperti costituzionalisti e l'unica possibilità di rigetto passa attraverso l'istituto del referendum confermativo, peraltro attivabile solo nel caso in cui le suddette leggi di rango costituzionale siano approvate dal Parlamento con una maggioranza non qualificata di due terzi dell'Assemblea. Per essere più precisi: nessuna facoltà propositiva è ammessa. Ecco allora che la modifica dell'articolo 138 va nella direzione di attribuire al popolo sovrano la responsabilità diretta nella promulgazione di tutte le leggi di
Contrariamente al passato, che ha visto i popoli svolgere un ruolo spesso marginale nei grandi rivolgimenti sociali e politici a matrice democratica che, per lo più guidati da gruppi politici elitari, si sono succeduti a partire dalla fine del settecento fino ai tempi recenti, oggi l'estensione dei princìpi di cittadinanza e di autogoverno e il rafforzamento della coscienza di appartenenza alla comunità locale e dell'impegno civile per i diritti umani a livello internazionale hanno di molto elevato le aspettative di partecipazione dei cittadini alla decisione politica, a tutti i livelli, ivi compresa la decisione sulla modifica del quadro di norme condivise che sono poste a fondamento della forma repubblicana dello Stato.
L'attuale formulazione costituzionale attribuisce ai cittadini la sola facoltà di ratifica di un quadro di norme costituzionali proposte, redatte e promulgate esclusivamente da esperti costituzionalisti e l'unica possibilità di rigetto passa attraverso l'istituto del referendum confermativo, peraltro attivabile solo nel caso in cui le suddette leggi di rango costituzionale siano approvate dal Parlamento con una maggioranza non qualificata di due terzi dell'Assemblea. Per essere più precisi: nessuna facoltà propositiva è ammessa. Ecco allora che la modifica dell'articolo 138 va nella direzione di attribuire al popolo sovrano la responsabilità diretta nella promulgazione di tutte le leggi di
revisione
della Costituzione, rendendone obbligatoria l'approvazione attraverso il voto
popolare espresso con referendum confermativo. Inoltre, al terzo comma
viene introdotta la nuova facoltà, mai ammessa in precedenza, che la legge
costituzionale sia emendabile attraverso l'istituto della proposta di legge
costituzionale popolare a voto popolare. Tale istituto, già introdotto in tutte
le sue funzionalità con l'articolo 73-bis, al quale si rimanda per
approfondimenti, prevede che il Parlamento mantenga la facoltà di opporsi alla
proposta popolare di revisione della Costituzione elaborando una sua
controproposta, che dovrà, come è ovvio, essere preventivamente approvata da
entrambe le Camere con maggioranza semplice e poi presentata al comitato
promotore della proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare. Il
comitato può accettare la controproposta parlamentare e quindi non si procede
con il voto popolare. Nel caso invece che il comitato non accetti la controproposta,
ambedue saranno sottoposte al voto popolare. L'elettore potrà decidere di
sostenere l'una o l'altra (votando un solo «sì») o nessuna delle due (votando
«no»), in quest'ultimo caso optando per lo «status quo», cioè la
Costituzione invariata. Molto particolare è il sistema di voto scelto, perché
prevede che prevalga il «sì» maggioritario ad una delle due proposte
(supponiamo un 30 per cento) anche se soccombente nei confronti del «no»
(supponiamo un 40 per cento), nel caso in cui la percentuale complessiva dei
«sì» ottenga la maggioranza dei voti validi (50 per cento + 1). Il fatto di
sommare i voti dei «sì» alle due proposte, in opposizione ai «no» ad entrambe,
ha un alto valore di innovazione democratica. Le ragioni sono presto dette e ne
elenchiamo alcune: 1. la competizione referendaria deve correttamente svolgersi
tra due opposti schieramenti, quello dei «sì» alla modifica della legge
costituzionale e quello dei «no» alla modifica; 2. anche il fronte dei «no» è,
virtualmente, variegato, e vota «no» per una serie di motivazioni
diversificate, da qui discende la correttezza democratica di opporre
decisamente un «sì» a un «no»; 3. chi vota «sì» è consapevole che vota per una
modifica dello status quo e certamente non desidera che questa scelta
sia vanificata dal fatto che il fronte dei «sì» sia diviso tra due proposte
anche in parte antitetiche, oltretutto a causa della resistenza ad oltranza di
una minoranza, ancorché assai rappresentativa, della Repubblica, che è il
Parlamento; deve, in altre parole, prima di tutto essere rispettata la volontà
di cambiamento dei «sì»; 4. nonostante le due proposte, popolare e
parlamentare, possano apparire distinte e ipoteticamente confliggenti, il fatto
di accomunare i voti dei «sì» alle due proposte mantiene il forte significato
di «unità nella diversità» e spinge le due parti proponenti le modifiche a
cercare con tutte le loro forze la via dell'unificazione delle proposte,
piuttosto che quella della resistenza ad oltranza sulle proprie posizioni; 5.
al contrario, il mettere alla pari le tre proposte «sì» popolare, «sì»
parlamentare, «no» ad entrambe, indurrebbe i sostenitori della proposta
parlamentare ad una più o meno palese alleanza con il fronte dei «no», in
favore della conservazione dello «status quo» e a tutto detrimento della
volontà di cambiamento, chiaramente manifestata dal popolo con la proposta di
revisione della Costituzione. In altre parole, un tipo di ordinamento
referendario con tre possibili maggioranze aprirebbe al Parlamento (e alle
forze conservatrici che, spesso, rappresenta) una via diretta per intervenire
sempre con una controproposta di
rottura del
fronte del cambiamento e di implicita alleanza con il fronte della
conservazione. Per tutta questa serie di motivi, e anche in considerazione
della grande solidità dell'impianto costituzionale italiano, congegnato in modo
da essere difficilmente emendabile se non con leggi di revisione di alto
profilo democratico, si è deciso di introdurre questo particolare tipo di
deliberazione a tre opzioni, «sì» alla proposta, «sì» alla controproposta, «no»
al cambiamento e due sole quote di maggioranza, i «sì» al cambiamento o i «no»
al cambiamento. Il blog di riferimento dell'iniziativa quorum
zero e più democrazia è: «www.quorumzeropiudemocrazia.it». La nascita di
questa proposta di legge costituzionale, la sua discussione e il suo percorso
si possono trovare sul sito «www.paolomichelotto.it».
Il forum di discussione è: «http://quorum.forumattivo.it/».
Il gruppo facebook di riferimento si chiama «iniziativa quorum
zero e più democrazia»: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_116774758409798».
***
Disegno di Legge
Art. 1.
1.
L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 50. – Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni».
«Art. 50. – Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni».
Art. 2.
1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».
«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».
Art. 3.
1.
L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.
«Art. 69. – I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.
Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità».
Art. 4.
1.
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione».
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione».
Art. 5.
1.
L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli».
«Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli».
Art. 6.
1.
L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. – Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto
«Art. 73. – Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto
da almeno
undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale».
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale».
Art. 7.
1.
Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. – Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza,
«Art. 73-bis. – Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza,
di tutti i
movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.
Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale controproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.
Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale controproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.
Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.
Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa».
Art. 8.
1.
L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
«Art. 74. – È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
a) ogni modifica della Costituzione;
b) ogni trattato internazionale che
trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
c) le leggi elettorali;
d) le leggi sul finanziamento dei
partiti e dell'attività politica;
e) i decreti-legge entro un anno dalla
loro approvazione».
Art. 9.
1.
Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 74-bis. – È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento».
«Art. 74-bis. – È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento».
Art. 10.
1.
L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno
l'1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 11.
1.
Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. – Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.
Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura».
«Art. 75-bis. – Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.
Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura».
Art. 12.
1.
Dopo l'articolo 75-bis della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-ter. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio
«Art. 75-ter. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio
nazionale,
anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei
Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti
alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di
tali funzioni.
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari».
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari».
Art. 13.
1.
Dopo l'articolo 75-ter della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-quater. – Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i princìpi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione europea.
Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e della materia».
«Art. 75-quater. – Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i princìpi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione europea.
Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e della materia».
Art. 14.
1.
Dopo l'articolo 75-quater della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-quinquies. – Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del Ministero dell'interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni
«Art. 75-quinquies. – Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del Ministero dell'interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni
pubbliche
dirette o indirette o che usufruiscono di concessione pubblica».
Art. 15.
1.
Dopo l'articolo 75-quinquies della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-sexies. – Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum o per un'iniziativa o per una petizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta da utilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l'intenzione di voler utilizzare i citati strumenti di democrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse».
«Art. 75-sexies. – Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum o per un'iniziativa o per una petizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta da utilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l'intenzione di voler utilizzare i citati strumenti di democrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse».
Art. 16.
1.
Dopo l'articolo 75-sexies della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-septies. – Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare».
«Art. 75-septies. – Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare».
Art. 17.
1.
L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 75-quater. Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione».
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 75-quater. Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione».
Art. 18.
1. L'articolo 138
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere
«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere
a sostegno della stessa, che deve
essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei
deputati».
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