Ho trovato all'interno della Legge Europea 2013 l'articolo 35 riguardante " l'Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione Europea 17 ottobre 2012 con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, e Abruzzo nel 2009.
Ho ritenuto necessario presentare un emendamento che mira ad evitare ingiustizie verso coloro i quali ottemperano con onestà ai pagamenti tributari e contributivi, sopprimendo la lettera b) del comma 5 del medesimo aticolo.
Di seguito il testo dell'articolo e il relativo emendamento. ( Per visualizzare il testo dell'articolo Tasto Destro del Mouse - Visualizza Immagine)
EMENDAMENTI
AS.588
Art.35
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
BLUNDO, ORELLANA
Nota: l’articolo in
esame intende dare attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione
europea del 17 ottobre 2012 con riferimento alle calamità naturali che hanno
colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e
Abruzzo nel 2009; in particolare la Commissione europea intende verificare se
le agevolazioni fiscali e previdenziali previste negli anni a favore delle imprese
presenti sui citati territori rispettino la normativa dell’Unione in materia di
aiuti di Stato. Nello specifico lo Stato italiano non ha notificato queste
misure alla Commissione ed è quindi venuto meno agli obblighi previsti
dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE).
Nelle more
dell’indagine e al fine di evitare che l’Italia continui a sostenere una spesa
che dovrebbe poi recuperare la Commissione ha comunicato l’ingiunzione di
sospendere tutti gli aiuti di Stato finché la Commissione stessa non abbia
preso una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato
interno.
Il comma 5 individua i casi in cui sarà sospesa la
riduzione del carico tributario e contributivo. In particolare, la lettera b), che si intende sopprimere,
disciplina i casi di sospensione della riduzione del carico fiscale nei
confronti delle imprese che avendo già pagato abbiano fatto domanda di
rimborso.
Occorre mettere in
risalto che i contribuenti che hanno
richiesto il recupero degli importi versati o hanno fruito delle agevolazioni
lo hanno fatto in ragione di vigenti norme di legge e di sentenze della Suprema
Corte; ora il non accoglimento delle domande di rimborso presentate, ai sensi
dell’articolo in esame, comma 5, lettera b), o il mancato futuro riconoscimento
delle agevolazioni, potrebbero determinare contenziosi con l’erario con tutte
le conseguenze correlate in termini di maggiori oneri per spese e danni