Visualizzazione post con etichetta Attività Parlamentare. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Attività Parlamentare. Mostra tutti i post

martedì 25 giugno 2013

IL MIO EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE EUROPEA 2013 (DDL588)


Ho trovato all'interno della Legge Europea 2013 l'articolo 35 riguardante " l'Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione Europea 17 ottobre 2012 con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, e Abruzzo nel 2009
Ho ritenuto necessario presentare un emendamento che mira ad evitare ingiustizie verso coloro i quali ottemperano con onestà ai pagamenti tributari e contributivi, sopprimendo la lettera b) del comma 5 del medesimo aticolo. 
Di seguito il testo dell'articolo e il relativo emendamento. ( Per visualizzare il testo dell'articolo Tasto Destro del Mouse - Visualizza Immagine)


                     




 




EMENDAMENTI AS.588

Art.35

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

BLUNDO, ORELLANA

Nota:  l’articolo in esame intende dare attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012 con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e Abruzzo nel 2009; in particolare la Commissione europea intende verificare se le agevolazioni fiscali e previdenziali previste negli anni a favore delle imprese presenti sui citati territori rispettino la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Nello specifico lo Stato italiano non ha notificato queste misure alla Commissione ed è quindi venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Nelle more dell’indagine e al fine di evitare che l’Italia continui a sostenere una spesa che dovrebbe poi recuperare la Commissione ha comunicato l’ingiunzione di sospendere tutti gli aiuti di Stato finché la Commissione stessa non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

Il comma 5 individua i casi in cui sarà sospesa la riduzione del carico tributario e contributivo. In particolare, la lettera b), che si intende sopprimere, disciplina i casi di sospensione della riduzione del carico fiscale nei confronti delle imprese che avendo già pagato abbiano fatto domanda di rimborso.
Occorre mettere in risalto che i contribuenti che hanno richiesto il recupero degli importi versati o hanno fruito delle agevolazioni lo hanno fatto in ragione di vigenti norme di legge e di sentenze della Suprema Corte; ora il non accoglimento delle domande di rimborso presentate, ai sensi dell’articolo in esame, comma 5, lettera b), o il mancato futuro riconoscimento delle agevolazioni, potrebbero determinare contenziosi con l’erario con tutte le conseguenze correlate in termini di maggiori oneri per spese e danni